L’affido è una cosa molto diversa dall’adozione e ciò che lo caratterizza è proprio l’essere temporaneo. Ecco qualche indicazione su come si struttura.
L’affido di un bambino a soggetti terzi rispetto alla famiglia di origine è cosa molto diversa dall’adozione ed è temporaneo, cioè ha una durata che deve essere limitata nel tempo.
L’affidamento riguarda un minore che solo temporaneamente risulti privo di un ambiente familiare idoneo alla propria crescita e dura solo per il periodo in cui sussiste l’impedimento nella famiglia di origine. È previsto un termine massimo di 24 mesi, che può essere prorogato nell’interesse del minore. Allorché la causa che abbia impedito alla famiglia di origine di prendersi cura del minore venga meno, il minore potrà fare ritorno al suo nucleo familiare.
La legge, nell’indicare i soggetti ai quali il minore può essere affidato, stabilisce un ordine di preferenza:
• una famiglia, possibilmente anch’essa con figli minori;
• una persona singola;
• una comunità di tipo familiare, caratterizzata da un’organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia;
• un istituto di assistenza pubblica o privata che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui risiede stabilmente il nucleo familiare di provenienza.
Per i minori di 6 anni non è possibile l’affidamento presso un istituto, ma soltanto presso una comunità familiare.
________________________________________________________________________________________________
Brano tratto dall’articolo Adozione: tra gioie e difficoltà
SFOGLIA UN’ANTEPRIMA DELLA RIVISTA