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Obbligo vaccini: ecco le nuove circolari operative

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Il Ministero della salute ha emanato le due nuove circolari operative che contengono le prime indicazioni per l’attuazione del decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. Anche il Ministero dell’Istruzione ha inviato alle scuole la circolate esplicative per le procedure da seguire. Intanto il 2 settembre incontro pubblico nazionale a Firenze con avvocati e giuristi per entrare nel merito delle nuove situazioni da affrontare.
Centinaia di migliaia di genitori sono interessati dal provvedimento che ha introdotto dieci vaccinazioni obbligatorie per la frequenza scolastica nella fascia di età 0-16 anni. E il Ministero, travolto in questi mesi dalle critiche e dalle polemiche giunte non solo da famiglie e cittadini ma anche da avvocati e giuristi, ha emanato la Circolare 16 agosto 2017 con le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto del 7 giugno scorso poi convertito in legge e la  Circolare 14 agosto 2017 che fornisce indicazioni operative sulle quattro vaccinazioni raccomandate: anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus.
Resta nella circolare una contraddizione. Si legge infatti a pagina 3: «Il  decreto legge,  come  modificato  in  sede  di  conversione,  dispone che dieci vaccinazioni siano obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni)», affermazione che quindi attualmente includerebbe anche alcuni ragazzi nati nel 2000. Ma le schedule vaccinali formulate e da seguire, che prevedono le indicazioni per le coorti di età, menzionano solo i nati dal 2001 in poi. Quindi anche questo, oltre a tutto il resto, sarà oggetto molto probabilmente di contrasti.
Nella circolare operativa sulla legge si spiega anche il numero delle sanzioni che potranno essere elevate nei confronti dei genitori che non sottoporanno i figli ai vaccini previsti come obbligatori. Preclusi per i non vaccinati i servizi educativi da 0 a 6 anni, mentre la frequenza è permessa ma con relative sanzioni da 7 a 16 anni per la scuola dell’obbligo.
Proprio per approfondire il nuovo quadro normativo e le varie situazioni che le famiglie si troveranno ad affrontare è stato organizzato dalle associazioni Assis e Medicina centrata sulla persona un incontro nazionale per il prossimo 2 settembre a Firenze, al teatro ObiHall in via Fabrizio De Andrè, angolo Lungarno Aldo Moro, nel pomeriggio, alla presenza di avvocati e giuristi. L’iniziativa ha la mediapartnership di Terra Nuova. A breve i dettagli su programma e relatori.
Intanto anche il Ministero dell’Istruzione ha inviato alle scuole la circolare (scaricabile in pdf in fondo all’articolo) che contiene le prime indicazioni operative.
La circolare si apre con una premessa sulla legge e sulle sue finalità e prosegue con le indicazioni per le istituzioni scolastiche, a partire da quelle per la gestione della fase transitoria prevista per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
L’articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, dopo una prima fase transitoria, siano le Aziende Sanitarie Locali (ASL), una volta ricevuto dalle scuole l’elenco delle iscritte e degli iscritti sino ai 16 anni di età, a restituirlo con l’indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali.
La fase transitoria
Per l’anno scolastico 2017/2018 e per il 2018/2019 valgono le modalità transitorie stabilite dalla legge e illustrate nella circolare.
Le scuole hanno il compito di acquisire la documentazione relativa all’obbligo vaccinale e devono segnalare alla ASL territoriale di competenza l’eventuale mancata presentazione di questa documentazione. Per comprovare l’effettuazione delle vaccinazioni potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva. In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti (vedere la circolare in allegato).
Per l’anno scolastico 2017/2018, la documentazione dovrà essere presentata alle scuole entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia e delle sezioni primavera (comprese le scuole private non paritarie), ed entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.
Entro 10 giorni da queste scadenze il dirigente scolastico sarà tenuto a segnalare alla ASL territorialmente competente l’eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei genitori.  La documentazione dovrà essere acquisita anche per le alunne e gli alunni che già sono iscritte e iscritti e frequentano l’istituzione scolastica.
Chi ha presentato una dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018 dovrà presentare la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione. Per le scuole dell’infanzia e le sezioni primavera la consegna della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 è requisito di accesso.

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