È buona norma sapere cosa si mangia e quando si va a fare la spesa non è sempre facile districarsi tra gli slogan riportati sulle confezioni dei prodotti. Si spera che adesso diventi più facile.
L’etichetta nutrizionale sugli alimenti diventa infatti obbligatoria a partire dal 13 dicembre (i produttori che hanno voluto introdurla volontariamente prima avevano facoltà di farlo), come previsto dal regolamento europeo 1169/2011, e dovrà contenere tutta una serie di informazioni che dovrebbero far scegliere il consumatore in maniera più consapevole: valore energetico, quantità di grassi e acidi grassi in particolare, carboidrati, zuccheri, proteine e sale contenuti e riferiti sempre a 100 grammi o 100 millilitri di prodotto.
Le informazioni obbligatorie possono essere integrate dalle seguenti informazioni aggiuntive che, qualora vengano apposte in etichetta, devono essere indicate negli stessi formati e nelle stesse modalità: acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre, sali minerali e vitamine.
Il regolamento prevede alcune eccezioni a questo obbligo di etichettatura. Ad esempio, gli alimenti venduti senza essere pre-incartati o che sono impacchettati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore possono non riportare la dichiarazione nutrizionale oppure possono limitarsi al solo valore energetico, con o senza quantità di grassi, acidi grassi saturi, zucchero e sale.
Gli altri alimenti esentati dall’obbligo sono: prodotti non trasformati con un solo ingrediente o con una sola categoria di ingredienti; prodotti trasformati sottoposti unicamente a maturazione e con un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; l’acqua destinata al consumo umano; le piante aromatiche e le spezie; sale; edulcoranti da tavola; estratti di caffè e di cicoria, chicchi di caffè interi o macinati; le infusioni a base di erba e di frutta e i tè; gli aceti di fermentazione; gli aromi; additivi ed enzimi alimentari; la gelatina; i componenti di gelificazione per marmellate; le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% di volume; gli alimenti anche confezionati in maniera artigianale forniti direttamente dal fabbricante al consumatore o a strutture locali di vendita al dettaglio.
Sarà vincolante per le aziende alimentari inserire in etichetta la presenza di eventuali sostanze allergizzanti, che vengono elencate nel dettaglio in uno degli allegati del regolamento e suddivise in 14 categorie. La loro presenza deve essere segnalata con differenti dimensioni, stili o colore di sfondo. Ciò vale anche per i prodotti sfusi o impacchettati sul luogo di vendita.