La Commissione Europea “non ha concesso al pubblico un accesso sufficientemente ampio ai
contratti di acquisto di vaccini contro la Covid-19”. Lo ha stabilito la
Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella
sentenza emessa il 17 luglio.
«Tale infrazione riguarda in particolare le clausole di detti contratti relative all’indennizzo nonché le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei membri della squadra negoziale per l’acquisto dei vaccini – si legge
nella nota stampa della Corte – Nel 2020 e nel 2021 sono stati
stipulati tra la Commissione e alcune imprese farmaceutiche contratti di acquisto di vaccini contro la Covid-19: circa
2,7 miliardi di euro sono stati rapidamente resi disponibili per effettuare un ordine fermo di oltre un miliardo di dosi di vaccino. Nel 2021 alcuni deputati europei e alcuni privati hanno chiesto, sulla base del regolamento sull’accesso ai documenti 1,
l’accesso a tali contratti e a taluni documenti ad essi relativi per comprenderne i termini e le condizioni e per assicurarsi che l’interesse pubblico fosse tutelato. Poiché la
Commissione ha concesso solo un accesso parziale a tali documenti, che sono stati messi in rete in versioni oscurate, i deputati europei interessati e alcuni privati hanno investito il Tribunale dell’Unione europea di domande di annullamento».
«Nelle sue sentenze, il Tribunale accoglie parzialmente entrambi i ricorsi e annulla le decisioni della Commissione nella parte in cui esse contengono irregolarità – prosegue la nota – Per quanto riguarda le clausole dei contratti relative all’indennizzo delle imprese farmaceutiche da parte degli Stati membri per eventuali risarcimenti che esse dovrebbero pagare in caso di difetto dei loro vaccini, il Tribunale sottolinea che il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto e la sua responsabilità non può essere soppressa o limitata, nei confronti del danneggiato, da una clausola esonerativa o limitativa di responsabilità ai sensi della direttiva 85/374 2. Esso rileva nondimeno che nessuna disposizione della direttiva 85/374 vieta a un terzo di rimborsare gli importi pagati a titolo di risarcimento da un produttore a causa della difettosità del suo prodotto. Esso ricorda che la ragione per la quale le clausole relative all’indennizzo sono state integrate nei contratti 3, vale a dire compensare i rischi corsi dalle imprese farmaceutiche connessi all’abbreviazione del termine di messa a punto dei vaccini, era stata avallata dagli Stati membri 4 ed era di dominio pubblico. Esso constata che la Commissione non ha dimostrato che un accesso più ampio a tali clausole avrebbe effettivamente arrecato pregiudizio agli interessi commerciali di tali imprese. Del pari, la Commissione non ha fornito spiegazioni sufficienti che consentissero di capire in che modo l’accesso alle definizioni di “dolo” e di “ogni ragionevole sforzo” in taluni contratti e alle clausole dei contratti relative alle donazioni e alle rivendite dei vaccini avrebbe potuto arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio a tali interessi commerciali».
«Per quanto riguarda la tutela della vita privata delle persone invocata dalla Commissione per negare parzialmente l’accesso alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei membri della squadra negoziale per l’acquisto dei vaccini, il Tribunale ritiene che i privati interessati abbiano debitamente dimostrato il fine specifico di servire l’interesse pubblico della divulgazione di dati personali di tali membri. Infatti, è solo in possesso dei loro cognomi, nomi e del loro ruolo professionale o istituzionale che essi avrebbero potuto verificare che i membri in questione non si trovassero in una situazione di conflitto di interessi. Inoltre, la Commissione non ha preso sufficientemente in considerazione tutte le circostanze pertinenti al fine di soppesare correttamente gli interessi in gioco, connessi all’assenza di conflitto di interessi e a un rischio di pregiudizio alla vita privata degli interessati».
La Corte (quinta sezione) ha quindi stabilito: «1) La decisione C(2022) 1038 final della Commissione europea, del 15 febbraio 2022, è annullata nella parte in cui la Commissione ha negato un più ampio accesso, in primo luogo, alle definizioni delle espressioni “dolo” (wilful misconduct) nell’accordo preliminare di acquisto stipulato tra essa e AstraZeneca e “ogni ragionevole sforzo” nell’accordo preliminare di acquisto stipulato tra la Commissione e Pfizer-BioNTech e nel contratto di acquisto stipulato tra la Commissione e Pfizer-BioNTech, in secondo luogo, alle clausole relative alle donazioni e alle rivendite e, in terzo luogo, alle clausole relative all’indennizzo negli accordi preliminari di acquisto e nei contratti di acquisto stipulati tra essa e le società farmaceutiche interessate per l’acquisto di vaccini contro la COVID-19 sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto; 3) La Commissione è condannata alle spese, ivi incluse quelle relative al ricorso nella sua versione iniziale».
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LETTURE UTILI
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La loro è una lettura innovativa che sensibilizza su alcuni punti importanti:
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