«Le Commissioni del Parlamento Europeo procedono spedite per far passare la deregolamentazione dei nuovi OGM, che causeranno danni economici e alla biodiversità. È urgente proteggere sementi e varietà dai brevetti. Va fatta pressione sugli europarlamentari»: così Antonio Onorati dell’Associazione Rurale Italiana e del Coordinamento Europeo Via Campesina (ECVC).
«Le istituzioni europee finalizzeranno la nuova legislazione NGT, New Breedings Technique, prima della fine del mandato dell’attuale Parlamento. Il voto della Commissione Ambiente potrebbe avvenire già a gennaio, quello della Commissione Agricoltura già l’11 dicembre e la sessione plenaria del Parlamento europeo potrebbe votare a gennaio 2024 il nuovo regolamento. Al momento c’è un solo emendamento su cui sembrano essere d’accordo quasi tutti i legislatori (della Commissione e del Parlamento europeo): la non brevettabilità delle piante NGT. Ma questa è una scappatoia e questo è un punto che va corretto con urgenza»: lo spiega Antonio Onorati dell’Associazione Rurale Italiana [1] e del Coordinamento Europeo Via Campesina ECVC [2], impegnato nella Coalizione Italia Liberi da Ogm.
«Più precisamente, il testo dell’emendamento aggiunge che “le piante NGT di categoria 1, il materiale vegetale e le loro parti non sono brevettabili”. I deputati chiedono inoltre che ciò si applichi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento. Ma la formulazione dell’emendamento com’è ora resta giuridicamente facile da aggirare per l’industria delle sementi – prosegue Onorati – I brevetti che coprono le piante OGM/NTG non riguardano il “materiale vegetale” o le sue parti, ma le informazioni genetiche contenute dalle NTG. L’Unione Europea sostiene, nelle discussioni presso la Convenzione sulla Diversità Biologica e l’ITPGRFA, che le informazioni genetiche digitalizzate (DSI) non sono materiale biologico, ma un prodotto della ricerca, in quanto dati computerizzati. Pertanto, secondo l’Unione Europea, l’informazione genetica digitalizzata non è una parte delle piante NGT. Ciò non impedisce che il campo di applicazione dei brevetti su queste stesse informazioni genetiche si estenda a qualsiasi materiale vegetale che le contenga, comprese le sementi convenzionali e quelle degli agricoltori che non sono il risultato dell’invenzione brevettata».
«L’articolo 9 della Direttiva europea 98/44/CE recita: “La protezione conferita da un brevetto su un prodotto contenente o costituito da un’informazione genetica si estende a qualsiasi materiale, fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, in cui il prodotto è incorporato e in cui l’informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione”. In assenza della pubblicazione del processo di individuazione e distinzione degli OGM/NTG (che l’industria presenta come simile a quello che si può ottenere con la selezione tradizionale), nessun agricoltore o piccola industria sementiera avrà i mezzi per dimostrare che le ssementi contadine o convenzionali sono distinguibili da un OGM/NTG brevettato – continua Onorati – Inoltre, nessun agricoltore ha i mezzi per sequenziare il genoma di tutti i semi che utilizza. In caso di procedimento giudiziario per violazione di un brevetto relativo a informazioni genetiche, nessun agricoltore sarà in grado di dimostrare che le sementi tradizionali che utilizza ogni anno contenevano già queste informazioni genetiche prima che il brevetto fosse rivendicato. E se le loro sementi vengono accidentalmente contaminate da informazioni genetiche brevettate, anche gli agricoltori e le piccole aziende sementiere saranno condannati per violazione di brevetto. È quindi urgente che i parlamentari europei facciano un piccolo sforzo in più e formulino il loro emendamento come segue: “Le piante NGT, il materiale vegetale, le loro parti e le informazioni genetiche che contengono non sono brevettabili”».
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