Vai al contenuto della pagina

Le energie rinnovabili diventano obbligatorie

homepage h2

Dal 31 maggio entra in vigore l’obbligo di installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni rilevanti.
Le energie rinnovabili sono diventate un obbligo a cui non potremo più sottrarci. E’ entrata in vigore proprio ieri, 31 maggio 2012, la legge che impone di installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. L’articolo 11 del Decreto Rinnovabili (Dlgs 28 del 3 marzo 2011) prevede che i progetti utilizzino fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento. Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il rispetto della copertura del 50% con fonti rinnovabili. La progettazione deve misurarsi anche con una percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. La percentuale è ripartita in questo modo:
 
a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
 
L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Esistono però delle deroghe a cui i costruttori cercheranno di appellarsi. L’obbligo infatti non si applica agli edifici vincolati, basta che il progettista rilevi un’alterazione incompatibile con i loro caratteri storici e artistici. Nei centri storici le suddette percentuali sono comunque ridotte del 50%. La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula: P= 1/K x S. Il valore S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, mentre K è un coefficiente che aumenta progressivamente nel corso del tempo.
 
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.
 
 

Leggi anche

Per eseguire una ricerca inserire almeno 3 caratteri

Il tuo account

Se sei abbonato/a alla rivista Terra Nuova, effettua il log-in con le credenziali del tuo account su www.terranuovalibri.it per accedere ai tuoi contenuti riservati.

Se vuoi creare un account gratuito o sottoscrivere un abbonamento, vai su www.terranuovalibri.it.
Subito per te offerte e vantaggi esclusivi per il tuo sostegno all'informazione indipendente!