Le energie rinnovabili diventano obbligatorie
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a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Esistono però delle deroghe a cui i costruttori cercheranno di appellarsi. L’obbligo infatti non si applica agli edifici vincolati, basta che il progettista rilevi un’alterazione incompatibile con i loro caratteri storici e artistici. Nei centri storici le suddette percentuali sono comunque ridotte del 50%. La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula: P= 1/K x S. Il valore S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, mentre K è un coefficiente che aumenta progressivamente nel corso del tempo.
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.