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Riconoscimento e disciplina delle Comunità Intenzionali

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Iter e caratteristiche della proposta di legge elaborata da RIVE, CONACREIS, Associazione Nazionale Cohousing ed Associazione SALUS, per ottenere il riconoscimento giuridico delle Comunità Intenzionali laiche e riconoscerne il valore civile e sociale
Riconoscimento e disciplina delle Comunità Intenzionali
Fin dal 2008 la Rete Italiana dei Villaggi Ecologici (RIVE), l’Associazione SALUS ed il Coordinamento Nazionale delle Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale (CONACREIS) si sono posti il problema del riconoscimento giuridico delle Comunità Intenzionali laiche al fine di coprire un vuoto legislativo che costringe tali realtà a costituirsi come associazioni (culturali, onlus, aps…) o cooperative andando incontro a problematiche amministrative che spesso non corrispondono alle loro visioni ed esperienze concrete di vita. Una proposta di legge venne allora elaborata dalle due associazioni ed infine presentata alla Camera nel 2010 grazie all’on. Giovanna Melandri (Democratici di Sinistra), senza ulteriore seguito nell’iter parlamentare. La stessa proposta di legge venne a conoscenza dell’on Mirko Busto (Movimento 5 Stelle) il quale, dopo averne discusso con RIVE, la ripresentò nel 2016. In questa occasione vi fu un incontro alla Camera dei Deputati tra Rive e varie altre associazioni interessate alla legge con eletti M5S. Anche in questo caso però la proposta di legge non ebbe migliore successo, anche perché in quell’anno venne approvata la riforma del Terzo Settore che modificò radicalmente la normativa relativa alle associazioni. Per questo motivo quando nel 2019 l’on Zolezzi (M5S) manifestò l’intenzione di ripresentare la legge si rese necessaria una pressochè totale riscrittura del testo alla quale hanno posto mano, oltre a RIVE, Associazione SALUS e CONACREIS anche l’Associazione Nazionale Cohousing, oltre ad un qualificato team di avvocati e di esperti in beni comuni ed associazioni.
La proposta di legge è stata presentata nella primavera 2021 alla Camera e depositata presso la Commissione Affari Costituzionali ove dovrà essere calendarizzata, passo indispensabile per la discussione e l’avvio dell’iter parlamentare. Purtroppo la crisi di governo nell’estate 2022 e la formazione dell’attuale esecutivo ci pone nella condizione di doverla ripresentare. Deputati del M5S hanno confermato la loro disponibilità, nella speranza che si possa trovare l’approvazione anche di parlamentari di altri gruppi, dato che la proposta   di legge, per gli argomenti che disciplina, dovrà passare al vaglio di diverse commissioni prima dell’approvazione in aula.
Di seguito riporto alcuni temi, a mio avviso i più significativi, trattati nei 19 articoli della proposta di legge:
-Si riconosce il valore civile e sociale delle comunità intenzionali (CI) in quanto progetti di vita comunitaria ispirati alla collaborazione e solidarietà sociale, economica e culturale tra gli aderenti che si impegnano in forme di convivenza continuativa e condivisione di beni e spazi comuni nonché ad impiegare modalità gestionali e decisionali partecipative (art1)
-Le CI svolgono attività in favore della collettività riguardo alla tutela dell’ambiente e del territorio e collaborano con le Pubbliche Amministrazioni nella gestione di beni pubblici (tramite convenzioni), con la valorizzazione degli usi civici e con il proprio impegno sociale, etico e spirituale finalizzato al benessere dei membri e della collettività (art.2)
-Le CI si costituiscono con atto notarile o con scrittura privata autenticata. L’ordinamento interno deve essere ispirato a principi di uguaglianza e pari opportunità. Possono essere costituite da un numero minimo di 7 adulti non consanguinei (art.4)
-Le CI hanno l’obbligo di destinare beni e rendite al conseguimento delle proprie finalità, sono equiparate alle imprese sociali ed agli enti del terzo settore per accedere a finanziamenti locali, nazionali ed europei. Non possono dividere utili tra gli aderenti(art.5). I beni mobili ed immobili delle CI sono in regime di comunione condivisa e indivisa. I beni individuali possono essere destinati ad uso comunitario (art.6)
-Le Pubbliche Amministrazioni (PA) possono concedere l’uso di beni pubblici (tramite convenzione) alle CI e queste possono chiedere cambio di destinazione d’uso e/o ristrutturazione di immobili (anche in autocostruzione), installazione di manufatti mobili e nuove costruzioni qualora si disponga di aree fabbricabili, parte delle quali va prevista ad aree verdi. Le PA possono assegnare alle CI la custodia sociale di aree urbane o extraurbane (aree verdi, beni comuni naturali, aree forestate) per interventi di cura, di tutela idrogeologica, di agricoltura contadina e sociale (art.8)
-Gli aderenti alle CI hanno il diritto e dovere di prestarsi mutua assistenza morale e materiale (art 10). La CI può prestare consenso a trattamenti sanitari nel caso di malattia o infermità. In caso di morte di un aderente può ereditare in mancanza di altri aventi diritto, in deroga a quanto prevede il Codice Civile (art.15)
-Gli aderenti che prestano il loro lavoro nella CI hanno diritto ad una retribuzione  e/o alla fruizione dei servizi comunitari (art.11)
-Le CI che praticano la sostenibilità energetica ed ambientale possono essere individuate dalle PA come gestrici dei rifiuti e quindi promotrici di attività di riuso, riparazione e riciclo, con particolare attenzione alla parte organica anche di origine agricola. In tal caso si impegnano a ridurre i rifiuti urbani e assimilati e a calcolare annualmente la propria impronta ecologica (art.16)
-Le CI che si propongono solo l’abitare collaborativo possono essere costituite da tre persone non consanguinee. Devono prevedere la condivisione di beni, spazi e servizi in comune pur mantenendo la proprietà privata individuale degli alloggi (art. 17)
-Le PA possono facilitare o promuovere la costituzione di CI col censimento del patrimonio edilizio da destinare a CI per riuso, ristrutturazione o costruzione di spazi abitativi; con l’individuazione di possibili finanziamenti; con la destinazione negli strumenti urbanistici di aree specifiche per le CI; col permettere l’autocostruzione e promuovere percorsi formativi per chi vuole costituire una CI (art.18)
-Viene costituito l’Osservatorio Nazionale, del quale faranno parte anche rappresentanti delle CI, presso il Ministero del Lavoro (art 19)
Concludo chiarendo che la proposta di legge non pone obblighi verso le Comunità che non intendano avvalersene ma è uno strumento a disposizione per le Comunità che vogliono essere riconosciute per quel che sono e fanno, senza inutili e talora insopportabili carichi burocratici.

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