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Riposi per allattamento: come richiederli

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La richiesta dei riposi dal lavoro per allattamento dei figli è in corso di telematizzazione da parte dell’Inps; a breve sarà da presentare con modalità appunto telematica esclusiva. Vediamo come e quando richiederli, grazie allo Studio legale Cataldi.
L’opera di telematizzazione dei servizi per i cittadini da parte dell’Inps ha interessato recentemente anche i riposi per allattamento, la cui richiesta andrà presentata a breve esclusivamente con modalità telematica, spiegano dallo Studio legale Cataldi.
Vediamo cosa sono i riposi per allattamento, chi può richiederli e come, alla luce delle novità introdotte dall’istituto di previdenza:

Riposi per allattamento

I riposi giornalieri per allattamento sono disciplinati dal Testo unico sulla maternità e paternità (ex artt. 39, 40 e 41 del d.lgs. n. 151/2001).
Si tratta nello specifico di “permessi orari riconosciuti alle lavoratrici madri dipendenti in caso di parto, adozione e/o affidamento durante il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato”.

Riposi allattamento anche per il padre lavoratore

Oltre alle madri lavoratrici dipendenti, i riposi giornalieri sono, inoltre, riconosciuti al padre lavoratore dipendente nei seguenti casi
– morte o grave infermità della madre;
– abbandono del figlio da parte della madre;
– affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente;
– madre lavoratrice non avente diritto ai riposi (ossia lavoratrice parasubordinata, autonoma, libera professionista, a domicilio, domestica);
– madre casalinga;
– rinuncia della madre, lavoratrice dipendente.

I requisiti

Per entrambi i genitori il diritto è riconosciuto al ricorrere di alcune condizioni.
Nel dettaglio, come spiega l’istituto, occorrono:
– assicurazione all’INPS per la tutela della maternità/paternità;
– attualità del rapporto di lavoro dipendente;
– avvenuta fruizione del congedo di maternità.
I riposi giornalieri per allattamento hanno la seguente durata:
– due ore di riposo al giorno, se l’orario contrattuale di lavoro è pari o superiore alle sei ore giornaliere;
– un’ora di riposo al giorno, se l’orario contrattuale di lavoro è inferiore alle sei ore giornaliere.
I riposi sono raddoppiati in caso di parto o adozione e/o affidamento plurimi e le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo di maternità, o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto o adozione e/o affidamento, e di congedo parentale della madre.
Invece, nel caso di fruizione di asilo nido o altra struttura idonea istituiti dal datore di lavoro nella sede o nelle immediate vicinanze della stessa, i riposi si riducono della metà.

Come fare domanda

La domanda di riposi giornalieri della madre lavoratrice dipendente deve essere presentata esclusivamente al datore di lavoro, mentre quella del padre va presentata anche all’INPS entro il termine di prescrizione, pari ad un anno.
Nei casi di pagamento diretto la domanda delle lavoratrici deve essere presentata anche all’Istituto.
Domanda telematica
Con il messaggio n. 3014/2018, l’Inps ha stabilito che le domande per i riposi per allattamento a partire dal 27 ottobre (ossia decorso il periodo transitorio di tre mesi dalla pubblicazione del messaggio) dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica.
Gli interessati potranno scegliere tra i seguenti canali:
– WEB, tramite il servizio online accessibile direttamente dal cittadino con PIN dispositivo collegandosi al sito dell’istituto;
– Contact Center Multicanale, al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
– Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (per tale canale di presentazione, rammenta l’Inps, non è richiesto il possesso del Pin).
Documentazione e certificazione
Anche la documentazione, precisa l’istituto, va allegata telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura, mentre l’eventuale certificazione medico-sanitaria necessaria all’istruttoria “deve essere presentata in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del D.P.R. n. 445/2000)”.

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