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Consiglio di Stato sospende accesso ai verbali del comitato tecnico scientifico sullo stato d’emergenza

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Il Tar del Lazio aveva accolto il ricorso della Fondazione Luigi Einaudi contro il rifiuto di accesso agli atti opposto dal Governo sui verbali del comitato tecnico scientifico posti a base dei Dpcm emessi durante il lockdown, di cui avevano chiesto copia. Ma il governo ha presentato ricorso al Consiglio di Stato che ora ha sospeso l’esecutorità della sentenza mantenendo di fatto per ora l’inaccessibilità degli atti.
Consiglio di Stato sospende accesso ai verbali del comitato tecnico scientifico sullo stato d’emergenza
Il Tar del Lazio aveva accolto il ricorso della Fondazione Luigi Einaudi contro il rifiuto di accesso agli atti opposto dal Governo sui verbali del comitato tecnico scientifico posti a base dei Dpcm emessi durante il lockdown, di cui avevano chiesto copia. Ma il Governo ha impugnato la sentenza del Tar che permetteva, appunto, la lettura dei documenti che hanno indotto a deliberare in Italia l’emergenza sanitaria per la pandemia. Il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso del governo, ha deciso di sospendere l’esecutorietà della sentenza del Tar sospendendo quindi per il momento l’accesso agli atti.
Ora la decisione finale è demandata alla Camera di Consiglio del 10 settembre.
Nel decreto di sospensione si leggono comunque queste affermazioni: i verbali “hanno costituito il presupposto per l’adozione di misure volte a comprimere fortemente diritti individuali dei cittadini, costituzionalmente tutelati ma non contengono elementi o dati che la stessa appellante abbia motivatamente indicato come segreti”; e che “le valutazioni tecnico-scientifiche si riferiscono a periodi temporali pressocché del tutto superati” e che “la stessa Amministrazione, riservandosi una volontaria ostensione fa comprendere di non ritenere in esse insiti elementi di speciale segretezza da opporre agli stessi cittadini”.
Nel decreto monocratico si legge anche che “non si comprende, proprio per la assoluta eccezionalità di tali atti” perché debbano essere inclusi “nel novero di quelli sottratti alla generale regola di trasparenza e conoscibilità da parte dei cittadini, giacchè la recente normativa, ribattezzata ‘freedom of information act’ sul modello americano, prevede come regola l’accesso civico” e come eccezione la non accessibilità.

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