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Home restaurant: ecco le regole e i limiti

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Regole, limiti e controlli per gli Home Restaurant, una realtà che va diffondendosi anche in Italia. Benché non esista ancora una legge, ci sono norme da rispettare. Si ringrazia Annamaria Villafrate dello Studio legale Cataldi per le informazioni.
In assenza di una normativa specifica sull’home restaurant, dopo la bocciatura del disegno di legge da parte del Garante della Concorrenza, la disciplina degli Home Restaurant in Italia appare delineata da note e risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico.
La definizione è quella di attività di somministrazione di alimenti e bevande, che come tale esige la Scia, è soggetta agli stessi controlli dell’Autorità di pubblica Sicurezza e può essere praticata solo da soggetti in possesso di determinati requisiti di onorabilità e professionalità.
Per quanto riguarda la salubrità dei cibi e la pulizia dei luoghi di preparazione degli stessi, l‘home restaurant deve rispettare le stesse norme igienico sanitarie delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, visto che i cuochi a domicilio sono considerati operatori del settore alimentare e come tali devono attenersi ai principi dell’HCCP.

Cos’è l’home restaurant

Si tratta di un ristorante in casa, un’attività svolta in via occasionale che offre l’opportunità a esterni di mangiare in un ambiente decisamente intimo e familiare. La formula dell’home restaurant prevede che il contatto avvenga online, grazie a piattaforme dedicate.

Home restaurant: i disegni di legge per regolarlo

Ci sono diversi di segni di legge presentati. Quello dell’onorevole Minardo, il n. 3258 del 28/07/2015 unitamente ai disegni n. 3337-3725-3807 era stato approvato il 17 gennaio 2017 dalla Camera nel testo unificato n. 2647. Poi però si è arenato in Senato, anche a causa della bocciatura dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicata a pag. 39 del Bollettino n. 13/2017. Il Garante, dopo aver osservato che: “Il legislatore intende introdurre nell’ordinamento giuridico italiano una disciplina dell’attività di ristorazione in abitazione privata (home restaurant), la quale, nell’ambito dei servizi partecipati che compongono la sharing economy, risulta essere in forte espansione anche nel nostro Paese, per la forte propensione, soprattutto delle nuove generazioni, ad aprire la propria casa e a condividere la cultura enogastronomica nostrana”, solleva critiche ben precise.

I NO del Garante della Concorrenza

Secondo il Garante per la Concorrenza nel disegno di legge n. 2647 il legislatore “introduce limitazioni all’esercizio dell’attività di home restaurant che non appaiono giustificate”. Prevedendo l’utilizzo “delle piattaforme digitali come unica modalità per lo svolgimento dell’attività di home restaurant”, si “riduce l’offerta dei servizi di ristorazione per i clienti meno avvezzi all’uso di sistemi digitali/elettronici di acquisto” e si “crea una discriminazione con i ristoratori tradizionali, che, oltre a poter promuovere la propria attività e ricevere prenotazioni mediante siti internet, mantengono la possibilità di avere un contatto diretto con la clientela.” “Analoghe considerazioni valgono rispetto all’obbligo di fatto imposto di pagare la prestazione prima di averne beneficiato” vincolato dall’onere di ricorrere alle piattaforme digitali. Ingiustificata anche la “quantificazione normativa del numero massimo di coperti che possono essere allestiti e del reddito annuo che l’attività in esame può generare” limitato a 5000 euro, che contrasta con i principi di libertà economica sanciti dal D.Lgs. n. 59/2010, dai successivi decreti di liberalizzazione, e dall’art 41 della Costituzione, che tutela libera iniziativa economica e la concorrenza. “Infine, appare ugualmente priva di motivazioni e ingiustificatamente restrittiva l’esclusione delle attività di B&B e Case Vacanza in forma non imprenditoriale e della locazione dalla possibilità di ampliare l’offerta di servizi extralberghieri con quella del servizio di home restaurant.”

Il nuovo disegno di legge

Il 12 luglio 2018 la deputata del Pd Sara Moretto ha presentato un nuovo progetto di legge ordinaria. Il titolo del disegno di legge è: “Disciplina dell’attività di home restaurant”. In attesa di vedere se questa proposta di legge, il cui iter in Parlamento è ancora in fase embrionale, si tradurrà in una disciplina organica dell’home restaurant, cerchiamo di capire, dunque, come è regolato oggi grazie alle note e alle risoluzioni emanate dai ministeri competenti.

L’home restaurant è attività di somministrazione

Nella nota n. 17890 il MISE, rispondendo al Comune di Urbania che chiede chiarimenti in relazione all’avvio di un’attività di home restaurant, fornisce al riguardo importanti delucidazioni. Come già precisato del resto nel parere n. 50481 del 10-4-2015 “l’attività in discorso, anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati, e se i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, quando è rivolta al pubblico indistinto, ad esempio mediante pubblicità su siti web, e quando non è del tutto occasionale, non può che essere classificata come un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, tali locali rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela. Infatti la fornitura di dette prestazioni comporta il pagamento di un corrispettivo e anche con tale modalità si tratta di un servizio organizzato e rivolto al pubblico”.

Requisiti per esercitare, Scia e controlli

Sempre il Ministero per lo Sviluppo Economico rispondendo a diversi dubbi sull’home restaurant, nella risoluzione n. 493338 del 6/11/2017 precisa che l’attività in questione, rientrando in quelle di somministrazione di alimenti e bevande:
  • può essere esercitata solo da chi possiede i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’art. 71 del dlgs n. 59 del 26 marzo 2010;
  • esige la presentazione di una SCIA “qualora si svolga in zone non tutelate, o previa richiesta di un’autorizzazione, ove trattasi di attività svolta in zone tutelate” (vedi anche nota n. 50481 sotto allegata);
  • mentre sul tema della sorveglianza, richiamando la nota n. 557/PAS/U/015816 del 14 ottobre 2016 del Ministero dell’Interno sull’applicabilità del D.M n. 564 del 1992, riporta “che l’assoggettamento dell’attività in questione alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande comporta, in linea di principio, la soggezione ai controlli e agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi dell’Autorità di pubblica sicurezza comuni a tutti gli esercizi pubblici.”

Home restaurant: obblighi su igiene e salute dei clienti

Riguardo all’igiene degli alimenti cucinati all’interno dell’home restaurant, risultano applicabili la disciplina nazionale e il Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari n. 852/2004. Come precisa l’art. 1: “Il presente regolamento non si applica: a) alla produzione primaria per uso domestico privato; b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato.”
Esonerati quindi dall’obbligo di rispettare le norme igieniche in materia di alimenti sono solo i privati che cucinano per se stessi, non se lo fanno per “il pubblico”. Questo perché il cuoco, anche se cucina in casa propria, è a tutti gli effetti un operatore del settore alimentare e in quanto tale tenuto all’applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HCCP unitamente al rispetto di una corretta pratica igienica (art. 1, comma 1, lettera d) Reg. n. 852/2004 CE).

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