Arriva in un clima socio-politico tesissimo la notizia della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha sancito come un danno sia correlabile al vaccino e quindi riconoscibile e risarcibile quando sussistano indizi gravi e correlazione temporale.
Un vaccino può essere ritenuto la causa dell’insorgere di una malattia, e un giudice quindi è legittimato a stabilire il nesso, se si è di fronte a un «complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, qualora tale complesso di indizi gli consenta di ritenere, con un grado sufficientemente elevato di probabilità, che una simile conclusione corrisponda alla realtà». Lo sostiene la
Corte di giustizia europea nella causa
C-621/15.
In particolare,
rileva la Corte, “la prossimità temporale tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza di una malattia, l’assenza di precedenti medici personali e familiari della persona vaccinata e l’esistenza di un numero significativo di casi repertoriati di comparsa di tale malattia a seguito di simili somministrazioni possono eventualmente costituire indizi sufficienti a formare una simile prova”.
A portare in tribunale la multinazionale farmaceutica Sanofi Pasteur è stata la famiglia del signor W, che dopo essersi sottoposto al vaccino contro l’epatite B tra la fine dell’anno 1998 e l’agosto 1999 ha iniziato ad accusare disturbi che hanno condotto, nel novembre 2000, alla diagnosi di sclerosi multipla.
Nel 2006 il signor W e la sua famiglia decidono di adire le vie legali e chiedere un risarcimento all’azienda produttrice del vaccino.
La
Corte d’appello di Parigi respinge il ricorso per mancanza del nesso di consenso scientifico che riconoscesse un nesso di causalità tra vaccino e malattia.
Ma la famiglia del signor W presenta appello alla Corte di cassazione di Parigi che decide di coinvolgere la Corte Ue chiedendo se «nonostante l’assenza di consenso scientifico e tenuto conto del fatto che, secondo la direttiva dell’Unione sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, spetta al danneggiato provare il danno, il difetto e il nesso di causalità, il giudice possa basarsi su indizi gravi, precisi e concordanti per ravvisare il difetto del vaccino e il nesso di causalità tra il vaccino e la malattia».
A far propendere i giudici europei verso il nesso di causalità tra vaccino e l’insorgere della malattia è lo stato di perfetta salute del signor W prima della vaccinazione, la mancanza di precedenti familiari, la concomitanza tra la vaccinazione e la comparsa della malattia oltre all’esistenza di un numero significativo di casi repertoriati di comparsa di tale malattia a seguito di simili somministrazioni.