«A
parere dei giudici costituzionali, le misure in questione (vaccinazioni) sono espressione della competenza del legislatore nazionale. Le vaccinazioni oggi rese obbligatorie erano già previste e/o raccomandate nei piani nazionali di vaccinazione e finanziate dallo Stato nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA)»: esordisce così il comunicato del Coordinamento Nazionale Giuristi per la Sanità, per bocca del portavoce l’avvocato Luca Ventaloro di Rimini.
«Come appreso dalla elaborazione di emeriti costituzionalisti, il ricorso della Regione Veneto si è incentrato sulla questione della sovrapposizione di competenze.
Ma poiché i vaccini sono appunto considerati facenti parte dei LEA (di competenza statale) e non mera organizzazione sanitaria (di competenza regionale), il ricorso appariva certamente fondato ma in ogni caso a rischio – prosegue la nota – Permangono comunque, in maniera chiara e netta, tutti i profili di incostituzionalità, che dovranno necessariamente essere percorsi. Va quindi preso atto che solo la Regione poteva proporre il ricorso (ecco motivata l’esclusione delle altre associazioni intervenute ad adiuvandum) e solo su questo piano delle competenze».
Entrano in gioco giudici ordinari e Tar
«Ora, quanto alla legittimità e costituzionalità del decreto legge 73/2017 (come convertito dalla legge 119/2017), si dovrà fare affidamento e riferimento ai giudici dei tribunali. Il cittadino (a cui non è consentito ricorrere direttamente alla Corte Costituzione) dovrà adire il giudice ordinario ex art. 700 C.P.C. o i TAR. Il giudice o il tribunale, oltre a decidere il merito della questione singola dell’esclusione, potrà ricevere dal cittadino lo “stimolo” sulla questione di costituzionalità, decidendo poi di “sollevarla” alla Corte Costituzionale. Come spiegato da numerosi costituzionalisti, la L. 119/2017 ed il Decreto Lorenzin presentano molteplici profili di incostituzionalità”, e pertanto si DEVE continuare a difendere tali diritti supremi».