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Vaccini Covid e ipotesi di obbligo, scogli e forzature. L’analisi del professor Mangia

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Il professor Alessandro Mangia, ordinario di Diritto Costituzionale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si è espresso con un’analisi giuridica sul ventilato obbligo vaccinale; analisi, lucidissima e qualitativamente molto bene argomentata, che è stata pubblicata sulla rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti.
Vaccini Covid e ipotesi di obbligo, scogli e forzature. L’analisi del professor Mangia
Il professor Alessandro Mangia, ordinario di Diritto Costituzionale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si è espresso con un’analisi giuridica sul ventilato obbligo vaccinale; analisi, lucidissima e qualitativamente molto bene argomentata, che è stata pubblicata sulla rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti.
Questo è il sommario che illustra come il professor Mangia ha sviluppato e strutturato il suo intervento:
  • 1. Una precisazione e un punto di partenza.
  • 2. Procedimento, organismo tecnico, decisore politico.
  • 3. I tre ‘tipi’ di autorizzazione in Europa. Il principio ‘diverso accertamento, diversa autorizzazione’.
  • 4. Le cinque fasi della sperimentazione.
  • 5. L’indennizzo del danno vaccinale. Inevitabile, ma ponderabile.
  • 6. L’interesse della collettività ex art. 32 Cost. (a breve, medio, o lungo termine?) e il problema dell’accertamento impossibile.
  • 7. L’accertamento impossibile e la sperimentazione infinita. Cosa fa finire la sperimentazione?
  • 8. L’Emendamento Moro e il perimetro del bilanciamento tra diritto individuale e interesse collettivo.
  • 9. E’ reversibile la vaccinazione?
  • 10. Una fonte instabile fondata su un accertamento instabile.
  • 11. Una conclusione? 
All’inizio della sua trattazione il professor Mangia si sofferma su un concetto importante: «La ‘scienza’ di cui si è parlato fin troppo negli ultimi mesi è, in realtà, un sapere settoriale, caratterizzato da un suo specifico statuto metodologico, la cui applicazione produce risultati diffusi all’interno di una comunità di riferimento. E non altro. Men che meno può essere oggetto di ‘fede’.  Si tratta di una precisazione sgradevole, ma necessaria, che tocca fare per riportare, almeno fra i giuristi, il discorso sui binari che gli sarebbero dovuti essere propri fin dall’inizio. E mondarlo da connotazioni (precomprensioni) inquinanti. La fede riguarda, o in un mondo normale dovrebbe riguardare, qualcos’altro che, comunque la si metta, esula (o trascende) il discorso razionale.  Sicché, se collocata nel mondo del diritto, l’espressione ‘fede  nella scienza’ rappresenta un ossimoro. O, al massimo, nel campo delle scienze psicologiche, un ottimo esempio di dissonanza cognitiva. Piuttosto, nel mondo del diritto, che dovrebbe essere un mondo razionale, questi saperi settoriali, se applicati ad una determinata fattispecie, piuttosto che ‘fede’, generano qualcosa di più preciso, che va sotto il nome di ‘accertamento tecnico’, presente in tutti i settori dell’ordinamento».
Da qui in poi vi lasciamo alla lettura dell’intervento integrale, articolato e assai interessante, che trovate QUI.

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