Clausola di salvaguardia dagli OGM
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Nella realtà, l’informazione è poi risultata errata, tenendo conto dell’ordine del giorno approvato dal Senato il 21.5.2013 con cui il Governo in carica si è impegnato “ad adottare la clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e/o ad adottare la misura cautelare di cui all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, in base alla procedura prevista dall’articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, a tutela della salute umana, dell’ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano”.
Questo significava che era mancata e manca tutt’ora ogni iniziativa, sul punto, del Governo stesso, stando al comunicato del Ministero da Lei retto, del 14.6.2013, che nessuna notizia offre circa l’adozione della citata clausola da far valere in ambito comunitario.
Tanto premesso, la scrivente Associazione, invita il Governo, rappresentato dalla S. V., ad attivarsi sollecitamente perché detta clausola venga fatta valere nel senso auspicato dal richiamato ordine del giorno, a difesa del territorio nazionale, dell’agricoltura e dell’ambiente, nonché della salute umana ed animale messa in serio pericolo da tali produzioni, così come recentissimi studi di ricercatori indipendenti francesi ed altri hanno dimostrato.
Consegue da ciò, che nessuna coltivazione OGM può essere promossa fino a quando non se ne dimostri l’innocuità.
Quindi nessun operatore agricolo può essere facoltizzato a produrre OGM a cielo aperto prima che la ricerca in parola ne confermi l’innocuità e un inquinamento dell’ambiente non irreversibile.
Peraltro, la c. d. coesistenza tra OGM e non OGM è stata dimostrata del tutto impossibile per quel che riguarda il territorio nazionale con orografia non compatibile con tale coesistenza.
In altri termini, introdotti gli OGM nell’ambiente, tutto il territorio nazionale sarà irreversibilmente inquinato dagli OGM impedendo agli agricoltori (ivi compresi i sementieri) del vegetale convenzionale di produrlo per il presente e per il futuro con quale vantaggio economico per l’agricoltura italiana non si riesce ancora a comprendere.
“perché possa essere garantito l’osservanza del principio di coesistenza è necessaria una verifica preventiva da parte degli organi competenti, altrimenti verrebbe frustrata l’esigenza di garantire, da un lato la possibilità di scelta tra agricoltura convenzionale, biologica e transgenica e, dall’altro, di impedire pregiudizi economici da commistione tra le varie colture”.
Ad ogni buon conto, per meglio evidenziare queste problematiche la scrivente Associazione allega alla presente copia di quanto esposto (tramite propri rappresentanti) nell’audizione al Senato della Repubblica l’11 giugno 2009 (Commissioni riunite 7ª Istruzione Pubblica e Ricerca Scientifica e 9ª Agricoltura e Produzione Agroalimentare).
Tra le tante osservazioni formulate in tale sede, importante appare quella con cui si mette in evidenza, ai nostri fini, che la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003, diversamente da quanto sostiene il legislatore nazionale non è vincolante per gli Stati membri (ved. in tal senso punto 1.5 della stessa raccomandazione). Peraltro, proposte di legge e/o disegni di legge depositati alla Camera e/o al Senato da onorevoli contrari agli OGM per sollecitare l’approvazione di norme atte ad istituzionalizzare e a favorire l’indizione (a spese dello Stato) di referendum consultivi sono stati sistematicamente dichiarati inammissibili dalle rispettive presidenze di Camera e Senato.
In realtà la nostra Costituzione (art. 75) regola solo l’indizione di referendum abrogativi di leggi, senza precludere e/o impedire la indizione di referendum consultivi.
In altri termini, chiamare a pronunciarsi con referendum sugli OGM i cittadini, regolandone con legge le procedure significa dare senso compiuto e contenuto concreto al termine democrazia, che non può, tra l’altro, restringersi a consultazioni tramite internet che la gran parte dei cittadini, specialmente anziani, non è in grado di utilizzare.
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. ….”, si deve puntualizzare che con detta norma non si è certamente rinunciato a tutta la sovranità nazionale ovvero ai principi fondamentali del nostro Ordinamento, tra i quali l’art. 9 della Costituzione sulla tutela dell’ambiente e l’art. 32 della Costituzione sulla tutela della salute umana ed animale. Ne consegue che, al di la di norme comunitarie più o meno vincolanti, il legislatore italiano, superando il diritto comunitario, potrebbe tutt’ora impedire con leggi nazionali, ogni attentato alla integrità dell’ambiente e della salute umana ed animale.
Sul punto si consultino, tra le tante, le sentenze della Corte Costituzionale n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 1146 del 1988, ecc.
Tanto premesso, la scrivente sollecita il Governo, e codesto Ministero non solo ad attivarsi tempestivamente per la proposizione della più volte richiamata clausola di salvaguardia, ma anche a porre all’attenzione degli italiani il problema degli OGM che, per gravità, deve ritenersi superiore addirittura a quello dell’utilizzo dell’energia nucleare, considerando che una volta inquinato l’ambiente e il terreno agricolo, in modo irreversibile con gli OGM stessi, sarà impossibile ritornare a coltivare prodotti vegetali convenzionali.